adozione

nazionale

I. Requisiti preliminari per l’adozione

Prima di poter procedere all’adozione, si devono soddisfare due condizioni essenziali:

  • Dichiarazione dello stato di abbandono del minore: Questa dichiarazione è necessaria per dare inizio al processo di adozione.
  • Idoneità dei coniugi ad adottare: È fondamentale dimostrare la capacità e la volontà di accogliere un bambino nella propria famiglia.

Entrambi questi provvedimenti sono di competenza del tribunale per i minorenni.

II. Requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione

Per presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione, l’art.6 della Legge n. 184/83 prevede specifici requisiti che i coniugi devono soddisfare:

  • devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un periodo inferiore se è stato verificato dal Tribunale per i minorenni una convivenza stabile e continuativa prima del matrimonio per un periodo di tre anni;
  • tra i coniugi non deve esserci una separazione personale, neppure di fatto, negli ultimi tre anni;
  • l’età degli adottanti deve essere superiore di almeno diciotto anni e inferiore di quarantacinque anni rispetto all’età del minore da adottare. Vi sono tuttavia possibilità di deroga in alcuni casi specifici.

III. La dichiarazione di disponibilità all’adozione

I coniugi possono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione al tribunale per i minorenni. Sarà poi importante specificare se esiste la disponibilità ad adottare più fratelli o minori in particolari condizioni, come quelle indicate dall’art. 3, comma 1, della Legge n.104 del 5 febbraio 1992.

Ogni regione ha delle proprie procedure per la presentazione della dichiarazione, vanno seguiti i processi del tribunale in cui si deposita la dichiarazione.

IV. Presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione

La dichiarazione di disponibilità all’adozione, in carta semplice e corredata di documenti necessari, ha validità per tre anni e può essere rinnovata di ulteriori tre.

È possibile presentare più domande anche a più tribunali, purché se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

V. Accertamenti sulla capacità della coppia

Il tribunale per i minorenni, affiancato dai servizi socio-assistenziali e dalle aziende sanitarie locali, effettua indagini per accertare la capacità della coppia di educare il minore, analizzando la situazione personale, l’ambiente, la salute e la situazione economica familiare dei richiedenti.

VI. Affidamento preadottivo

Al termine di tutte le indagini il tribunale per i minorenni propone degli abbinamenti: la coppia più idonea per il minore che ha necessità di una famiglia, sulla base delle indagini effettuate. Durante l’affidamento, il tribunale esercita non solo un controllo ma anche un’attività di sostegno.

VII. Dichiarazione di adozione

Decorso il periodo di affidamento stabilito dal tribunale, un anno con possibilità di proroga, il tribunale pronuncia l’adozione.

Con l’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome, cessando i rapporti con la famiglia di origine.

Per informazioni dettagliate vi invitiamo a visitare la sezione dedicata all’adozione nazionale sul sito del Ministero della Giustizia: