adozione
L’adozione è un percorso complesso e regolamentato.
I requisiti per l’adozione, sia nazionale che internazionale, sono stabiliti dall’articolo 6 della legge 184/83, poi modificata dalla legge 149/2001.
L’adozione è riservata a quei coniugi uniti in matrimonio per almeno tre anni. Questo periodo può essere aumentato con il tempo di convivenza prima del matrimonio. La coppia non deve essere separata, deve avere le capacità di educare, istruire e mantenere i minori che desiderano adottare.
Quanto all’età, ci sono criteri da rispettare.
La differenza di età minima tra chi adotta e il minore adottato deve essere di 18 anni.
La differenza massima di età tra gli adottanti e il minore adottato è di 45 anni per un coniuge e di 55 per l’altro.
Questi limiti possono essere superati nel caso in cui la coppia adotti due o più fratelli o nel caso abbiano un figlio minorenne, naturale o adottivo.
I limiti di età sono concepiti per assicurare al minore adottato genitori in grado di crescerlo e supportarlo fino alla sua età adulta, simulando il più possibile la condizione di genitorialità naturale.
È importante sottolineare che, nonostante la legge italiana sia progressivamente più inclusiva, permettendo a coppie più mature di adottare, la realtà può essere differente. La decisione finale di abbinare il minore alla coppia adottiva – in caso di adozione internazionale – è presa dall’Autorità straniera, che tende a favorire le coppie più giovani.
Riassumendo per punti, per diventare genitori adottivi, i coniugi devono soddisfare – al momento – questi requisiti:
- devono essere sposati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione;
- nel caso in cui siano sposati da meno di tre anni, devono dimostrare, con documentazione o testimonianza, una convivenza continua e stabile prima del matrimonio, che copra il periodo restante fino ai tre anni;
- non devono avere in corso procedure di separazione;
- devono essere idonei, avere capacità di educare, istruire e mantenere i minori che desiderano adottare.
Questi ultimi requisiti richiedono una valutazione più approfondita rispetto a una semplice verifica formale.
I Tribunali per i minorenni, con il supporto dei servizi socio-assistenziali locali e delle aziende sanitarie locali, esaminano in dettaglio la relazione di coppia e la sua disponibilità effettiva a accogliere un figlio.
Questo processo di valutazione prende in considerazione le risorse della coppia e la sua capacità di affrontare le potenziali sfide che potrebbero presentarsi nell’inserimento del minore nella loro famiglia.
La multidisciplinarietà di questo processo è essenziale per una corretta osservazione della dinamica della coppia e per capire la loro reale capacità di accogliere un figlio.