adozione
I. Competenza e autorità
Per l’adozione internazionale, le competenze sono previste dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476. L’autorità competente è la Commissione per le Adozioni Internazionali, che fa da Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja.
II. Requisiti per presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale
I requisiti per l’adozione internazionale sono definiti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001), come per quella nazionale.
I paese di origine del minore potrebbe però prevedere requisiti aggiuntivi per la coppia.
- L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o con meno anni di matrimonio se i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni.
- Non deve esserci stata alcuna separazione personale tra i coniugi negli ultimi tre anni.
- L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con possibili deroghe in alcuni casi particolari.
III. La presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale
Coloro che risiedono in Italia e soddisfano i requisiti possono presentare una dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto di residenza, richiedendo una dichiarazione di idoneità all’adozione.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la competenza è del tribunale per i minorenni del distretto dell’ultima residenza italiana o, in sua mancanza, del tribunale per i minorenni di Roma.
IV. Indagini dei servizi territoriali e aziende sanitarie territoriali
Il processo di adozione internazionale – come quello di adozione nazionale – inizia con un’indagine da parte dei servizi locali (socio-assistenziali e sanitari) sulla coppia che ha fatto la richiesta. Una volta completata l’indagine, viene inviata una relazione al tribunale per i minorenni, che può rilasciare un decreto di idoneità o attestare l’insussistenza dei requisiti all’adozione.
V. Ricerca del minore e ruolo degli enti
La coppia in possesso del decreto di idoneità deve iniziare la procedura di adozione internazionale entro 1 anno dall’emissione del decreto, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla CAI – Commissione per le Adozioni Internazionali.
VI. Arrivo del minore in Italia e trascrizione del provvedimento di adozione
Dopo l’arrivo del minore in Italia e dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine del tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a visitare la sezione dedicata all’adozione internazionale sul sito del Ministero della Giustizia e il sito della Commissione Adozioni Internazionali: